In ottemperanza al Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM (APRI PDF) entrato in vigore in data 01/01/2019 e all’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 02/02/2017 (APRI PDF), relativamente alla fruizione dei corsi FAD pubblicati nell’anno in corso su questa piattaforma, si riportano a seguire i principali adempimenti:

  1. Nella schermata d’iscrizione di ciascun corso, il professionista sanitario deve indicare, tramite autodichiarazione, il proprio reclutamento (o meno) da parte di un’azienda del farmaco e il mancato superamento, per il triennio 2023/2025, del limite stabilito in un terzo del proprio obbligo formativo, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni e altre riduzioni.

  2. La Scheda di valutazione della qualità percepita dell’evento FAD viene resa disponibile a partire dal termine della fruizione dei contenuti formativi. Il superamento del Test di verifica dell’apprendimento e l’invio della Scheda di valutazione restano insieme condizioni necessarie per l’ottenimento dei crediti ECM.

  3. La data di acquisizione dei crediti ECM ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi corrisponderà con quella di superamento del Test di verifica dell’apprendimento.

  4. In caso di mancato superamento del Test di verifica dell’apprendimento, per i soli corsi FAD (sincroni e asincroni) il discente ha la possibilità di ripetere il Test – fino ad un massimo di 5 tentativi totali - previa la ripetizione della fruizione di tutti i contenuti formativi per ogni singolo tentativo